Dalla Regione Sicilia colonie e campeggi in favore dei figli dei lavoratori emigrati
Le nuove norme di agevolazione per i siciliani residenti all'estero
La Regione ha, perciò, diffuso i contenuti di tale circolare, comunicando ai Comuni, alle Sedi Regionali delle Associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e degli istituti di Patronato ed alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato al Lavoro, che gli enti preposti alla organizzazione di Colonie e Campeggi in favore dei figli dei lavoratori emigrati, dovranno inoltrare all’Assessorato stesso una documentazione contenente: il preventivo di spesa; l’elenco dei partecipanti con i relativi dati anagrafici; la convenzione stipulata con la struttura ricettiva; il contratto assicurativo dei minori; l’autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'ente da cui risulti che i minori partecipanti sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla circolare n.12 del 29/03/1985. La documentazione relativa ai minori resterà agli atti dei suddetti enti per un periodo non inferiore ad anni 10 a disposizione di eventuali ispezioni da parte dell'Amministrazione.
L'iniziativa va ad inserirsi nell’ambito delle normative vigenti in tema di agevolazioni per i siciliani residenti all'estero che desiderino tornare a casa o far tornare in patria figli o congiunti.
In particolare, in base alla legge 4 giugno 1980 n.55, si stabilisce che "l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione curerà, anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati ed immigrati". "Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali – prosegue il testo – provvederanno all'accertamento dei requisiti prescritti, nonché alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero l'avviamento in colonie gestite direttamente".
Secondo la legge regionale, "sono concesse anticipazioni pari all'80 per cento delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti". Lo stesso Assessore, "sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9", ha, inoltre, la facoltà di stabilire "annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati".
Fonte: Aise