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Domani si vota

Per la prima volta in Italia un referendum costituzionale, popolare confermativo

06 ottobre 2001
Buona parte dei cittadini italiani chiamati al voto referendario del 7 ottobre 2001 si interroga sugli effettivi contenuti della legge che modifica il titolo V della parte seconda della Costituzione.

Votando SI' al referendum costituzionale il cittadino esprime la volontà di confermare la legge di revisione costituzionale.
Votando NO il cittadino intende non confermare la legge approvata dal Parlamento l'8 marzo 2001 ed apprezzare invece l'impianto costituzionale preesistente oppure auspicare una riforma di diverso contenuto.

La legge di revisione costituzionale oggetto del referendum costituzionale sostanzialmente ripartisce le competenze legislative ed amministrative, tra potere centrale (Stato) e poteri locali (Regioni ed enti locali); tra questi ultimi sono annoverate, per la prima volta, anche le città metropolitane.
Tale ripartizione prevede una potestà " esclusiva" dello Stato nelle materie " fondamentali" , quali politica estera e rapporti internazionali, difesa, giustizia, moneta, immigrazione, difesa e forze armate, ordine pubblico e sicurezza e tutte le altre indicate al nuovo articolo 117, secondo comma nelle lettere da a) a s).
Un secondo gruppo di competenze, definite dal legislatore "di natura concorrente", e tutte indicate nel comma terzo dell'articolo 117 citato, spetta alle Regioni ma nel rispetto dei principi fondamentali, determinati sulle stesse dallo Stato.
C'è poi un terzo gruppo di poteri legislativi, che riguarda tutti quelli non ricompresi nei primi due, ed in esso sono individuate le competenze attribuite alle Regioni.
Così le Regioni risultano titolari di un numero maggiore di competenze rispetto alla precedente disciplina costituzionale. Restano peraltro immutate le prerogative autonomistiche delle Regioni a statuto speciale.

Accanto a questa nuova mappa delle competenze del potere centrale e dei poteri locali, viene definita la autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali e viene prevista l'istituzione di un Fondo perequativo per le zone svantaggiate, nonché, l'erogazione di risorse aggiuntive speciali per taluni territori.
La nuova legge costituzionale ridisegna poi profondamente il sistema dei controlli: scompare il Commissario di Governo, tramite istituzionale con le Regioni, e sono abrogati tanto il controllo statale sugli atti amministrativi regionali quanto il controllo regionale sugli atti degli enti locali, prima attribuito al Comitato Regionale di Controllo. Tuttavia l'aspetto più rilevante della nuova disciplina è la abolizione del controllo di legittimità da parte dello Stato sulle iniziative legislative regionali. Nel caso in cui si verifichi uno sconfinamento di una legge regionale nelle competenze statali, o viceversa sarà promossa, da parte dell'ente leso, la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale.

Questi, insieme all'introduzione nel testo costituzionale dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i dati salienti di una revisione del titolo V, parte seconda della Costituzione, indicata da taluni come federalista ma che in realtà non contiene in nessuna sua parte il termine "federalismo".
Una lettura comparata del vecchio e del nuovo testo costituzionale sarebbe comunque utile per ogni cittadino-elettore: ciò per poter correttamente indirizzare valutazioni critiche e consensi agli enti che sono titolari effettivi delle relative competenze nelle singole materie (ad esempio sanità, istruzione, ordine pubblico, viabilità, assistenza, imposte e tasse, previdenza etc.).

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06 ottobre 2001
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