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E' incostituzionale, che si chiami 'blocca-processi' o 'salva-premier'

Il Csm boccia l'emendamento del ''decreto sicurezza''

26 giugno 2008

La norma che sospende i processi per i reati puniti con meno di dieci anni di reclusione, chiamata "blocca-processi" o "salva-premier", "viola l'articolo 111 della Costituzione, ossia il principio della ragionevole durata dei processi".
A sottolinearlo è la bozza di parere sul dl sicurezza e in particolare sull'emendamento che sospende i processi, presentata ieri alla Sesta commissione del Consiglio superiore della magistratura - dai relatori Livio Pepino (Md) e Fabio Roia (Unicost) - che dovrà redigere appunto il parere da sottoporre al plenum e da consegnare poi al ministro della Giustizia Angelino Alfano.
 
Nel testo si fa menzione esplicita al mancato rispetto "del principio della ragionevole durata dei processi da cui discenderanno crescenti richieste risarcitorie" in applicazione della legge Pinto. Inoltre i due relatori hanno sottolineato che questa norma viola "i diritti dell'imputato oltre a ledere in modo assai grave interessi ed aspettative delle parti offese".
L'emendamento sulla sospensione dei processi comporterà, inoltre, uno stop per oltre la metà dei processi in corso, si legge ancora nella bozza. Un emendamento approvato proprio l'atro ieri dal Senato. La sospensione, secondo i relatori riguarderà "un numero ingente di dibattimenti, e secondo alcune stime più della metà di quelli in corso".
C'è "una sorta di amnistia occulta" nella norma che sospende i processi approvata martedì dal Senato, prosegue. La considerazione sulla cosiddetta 'amnistia occulta' riguarda l'aspetto della norma secondo la quale il presidente del Tribunale può sospendere i processi per reati vicini alla prescrizione o che sono coperti da indulto. I relatori della bozza mettono in evidenza che la sua struttura "la fa apparire una sorta di amnistia occulta applicata al di fuori della procedura prevista dall'art. 79 della Costituzione". Inoltre, nella bozza si sottolinea che la norma che sospende i processi rischia di provocare "effetti gravemente negativi" sulla funzionalità del servizio giustizia.

E' una norma, inoltre, che presenta "profili di irragionevolezza". Lo spartiacque temporale tra i processi che devono essere sospesi e quelli che devono invece proseguire è "casuale e arbitrario". Ugualmente "non ragionevole" appare ai due relatori la scelta dei reati per cui va disposta la sospensione dei processi, visto che tra questi ci sono "numerosi delitti che determinano particolare allarme sociale". Inoltre, "lacunosa e imprecisa" viene considerata la disciplina della sospensione della prescrizione nell'arco di tutto l'anno: non è chiaro "se la ripresa del corso della prescrizione si verifichi alla scadenza dell'anno di sospensione o al momento in cui riprende il dibattimento".

Ieri, infine, il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino ha rivolto un richiamo ai consiglieri di Palazzo dei Marescialli, alla "riservatezza" e dunque "a non rendere dichiarazioni", con riferimento alla vicenda della bozza di parere sulla norma che sospende i processi. Una vicenda che ha provocato una "polemica" che "non ha reso un servizio alla buona immagine del Csm". "Il Csm si esprime mediante atti collegiali, che finché non sono posti all'ordine del giorno, discussi e votati vanno considerati tamquam non essent - ha ricordato innanzitutto Mancino - la procedura di formazione degli atti collegiali è complessa, prende avvio dall'apertura della pratica, passa attraverso il lavoro della Commissione consigliare competente, arriva all'ordine del giorno del plenum, previa autorizzazione del presidente della Repubblica". Quindi, il richiamo ai consiglieri: "La riservatezza obbliga chiunque fa parte del Consiglio a non rendere dichiarazioni a nome dello stesso e neppure a dare ad intendere che la sua opinione corrisponde a quella non ancora espressa del Consiglio". [Informazioni tratte da Adnkronos.com e Corriere.it]

L'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE
«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».
 
La norma "blocca-processi" inserito nel decreto legge sulla sicurezza
«Art. 2-bis».
(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)

1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato.

2.
Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.

3.
La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale indicazione della nuova data d'udienza è notificata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penaIe, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.

4.
Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

5.
La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

6.
La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.

7.
Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.

8. L'imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.

9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».  [www.senato.it]

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26 giugno 2008
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