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Le motivazioni della Cassazione per l'assoluzione di Carnevale

06 novembre 2002
Nei giorni scorsi le prime pagine dei giornali sono state occupate dalla decisione della Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza di condanna a sei anni di reclusione inflitta a Corrado Carnevale dalla corte d'appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa, con la formula perchè il fatto non sussiste.

Le sezioni unite penali della Cassazione hanno reso noti adesso i principi di diritto in base ai quali hanno annullato la condanna al giudice Corrado Carnevale. In particolare i supremi giudici affermano che rimane "configurabile" il concorso esterno in associazione mafiosa purchè l'apporto di chi presta il concorso abbia "una effettiva rilevanza causale" nel mantenere in vita o rafforzare Cosa nostra.

Il testo
Ecco il testo della massima: "In tema di associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso esterno. Assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'affectio societatis e non essendo stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima". Dunque, per quanto riguarda Carnevale, i supremi giudici non hanno ritenuto che ci fossero elementi per configurare questo reato a suo carico: infatti lo hanno assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste".

Inoltre i supremi giudici hanno pronunciato una seconda massima relativa ai "criteri di valutazione della chiamata in reità o in correità in tema di concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso".

In merito la "soluzione adottata" è la seguente: "La prova del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso (in particolare, i riscontri individualizzanti delle distinte chiamate in correità o in reità dei collaboratori, attraverso la cosiddetta convergenza del molteplice) deve avere per oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie, con riferimento allo specifico contributo, consapevole, effettivo e causalmente idoneo, recato dal concorrente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione ed alla realizzazione del programma criminoso della medesima".

Fonte: CNN

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06 novembre 2002
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