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PIANO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

08 novembre 2001
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro del Lavoro un programma d’azione di breve e medio periodo sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Si tratta di un piano organico utile a definire una politica per la sicurezza che coordina l’intervento delle diverse amministrazioni competenti, partendo dall’attuazione tempestiva di "Carta 2000", il documento programmatico presentato dal Governo lo scorso dicembre.

Il piano prevede un mix di misure promozionali intese a diffondere la cultura della prevenzione e a sostenere le imprese anche con politiche attive di informazione e incentivazione e un coordinamento più stringente delle attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse umane e strumentali disponibili.

In particolare:

il coordinamento viene affidato a un comitato interministeriale presieduto dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale con delega a svolgere l’azione di coordinamento in materia conferita dal presidente del Consiglio. Il comitato si interfaccia con le Regioni ricercando criteri uniformi di azioni attraverso la definizione di un protocollo d’intesa.
si rafforza la promozione della cultura della sicurezza come patrimonio della collettività, ampliando le iniziative di assistenza e consulenza (soprattutto per le piccole e medie imprese), mettendo in rete tutti gli organismi e le istituzioni disponibili. Saranno utilizzati a questo scopo anche i comitati provinciali per l’emersione, data l’interconnessione tra le questioni della sicurezza e quelle della lotta al lavoro sommerso. Particolare attenzione viene dedicata allo snellimento e alla semplificazione burocratica. Saranno predisposte misure di incentivazione per l’adozione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza, come previsto dal decreto legislativo di riforma dell’Inail.
si attiva il coordinamento della vigilanza, partendo da quella integrata tra ispettori del lavoro e ispettori dell’Inail, mettendo in campo tutte le risorse possibili, razionalizzando gli interventi.
si da indicazione alle pubbliche amministrazioni di considerare, in attesa dell’approvazione del disegno di legge sugli appalti, nella fase di valutazione dell’offerta anche i costi relativi alla sicurezza.

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LINEE DI AZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO


Il problema di una politica per la sicurezza sul lavoro coinvolge aspetti relativi al coordinamento degli organi pubblici, sia di governo centrale che regionale, la metodologia e il tipo di controlli da esercitare, la diffusione di una cultura in materia, il sostegno alle imprese con politiche attive di informazione e incentivazione.

Accanto all’azione di vigilanza è intendimento del Governo sviluppare una azione di informazione e sostegno alle imprese, soprattutto a quelle piccole e medie, per far sì che lo sviluppo della politica di sicurezza sul lavoro si traduca in un trasferimento di soluzioni tecniche di vario tipo volte ad agevolare l’attività d’impresa.

 

Gli adempimenti in corso da parte del Governo possono così elencarsi:

- E’ ormai nella fase finale delle procedure di adozione l’atto di indirizzo e coordinamento (ex art. 25, L. 19 settembre 1994, n. 626) sui criteri per assicurare unità ed omogeneità di comportamento nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.

Ispezione del lavoro.

- Ai fini del coordinamento e della razionalizzazione dell’attività ispettiva (tematico dell’ispettore unico) ha iniziato ad operare la Commissione centrale di coordinamento e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 79 della citata legge n. 448/98, istituita con D.M. 23 settembre ’99.

I compiti di tale struttura saranno quelli di individuare una linea interpretativa uniforme in materia di legislazione lavoristica, sociale e fiscale direttamente connessa con l’attività di vigilanza; di predisporre criteri generali di programmazione della vigilanza privilegiando l’indicazione degli obiettivi da conseguire in tema di lotta all’evasione contributiva e fiscale e al lavoro nero da realizzarsi anche mediante gruppi ispettivi integrati; di acquisire ed analizzare i dati forniti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN); di individuare le Aree territoriali ovvero i settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso; di predisporre specifiche iniziative formative comuni del personale addetto alla vigilanza in questione.

La Commissione, nella riunione di insediamento del 16.11.99, ha istituito, nel proprio ambito, tre gruppi di lavoro su programmazione, metodologie delle verifiche e formazione del personale ispettivo.

Il primo gruppo ha approvato i criteri generali di programmazione dell’attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, resi noti a tutte le strutture periferiche e individuato i settori di intervento, da tenere presenti nella predisposizione della programmazione dell’attività di vigilanza in sede periferica: il settore portuale, gli appalti pubblici ed in genere i c.d. grandi appalti.

Nel secondo gruppo, tenuto conto del coinvolgimento dei diversi organismi di vigilanza (Istituti previdenziali, Guardia di Finanza, ASL), sono state definite alcune direttive tese a rendere uniforme la metodologia dell’intervento e ad assicurare uno scambio di informazione tra gli organi interessati, anche attraverso l’accesso agli archivi disponibili.

In materia di vigilanza integrata si è tenuto conto che mentre per la rilevazione del lavoro irregolare si interviene su aziende comunque note, alle quali si risale da una banca dati, il lavoro sommerso riguarda aziende completamente sconosciute. Poiché questo secondo aspetto presenta specifiche metodologie di programmazione, sarà necessario uno studio più approfondito e, pertanto, viene dato avvio alla programmazione che riguarderà il lavoro irregolare e si procederà all’individuazione di una efficace azione di programmazione finalizzata al lavoro sommerso.

Si concorda, quindi, di predisporre la programmazione dell’attività di vigilanza, inizialmente su le seguenti linee di intervento:

Il settore portuale – in generale, in tutte le attività che vengono svolte sul territorio portuale (per es. lavori di manutenzione ordinaria, servizi di pulizie, piccoli aggiusti, approvvigionamenti, facchinaggio, depositi e magazzini con attrezzature meccaniche, lavori nelle navi in sosta in porto, ecc.). In relazione a tale settore si è rivelata utile la partecipazione dei rappresentanti dell’IPSEMA, per la localizzazione degli interventi in ordine ai quali saranno interessati gli Uffici periferici.
Gli appalti, intesi come appalti pubblici, grandi appalti, salvaguardando, relativamente all’aspetto prevenzionistico, le eventuali attività già in atto da parte della ASL.
Gli Uffici delle Amministrazioni interessate, si raccorderanno nello "staff di coordinamento", istituito presso le Direzioni regionali del lavoro – nell’ambito del quale sono chiamati a partecipare i rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’INPS, dell’INAIL e di altri Istituti eventualmente interessati, delle Regioni nelle competenze della Sanità e del Lavoro – in modo che, mediante l’utilizzo delle banche-dati disponibili, si possano individuare a livello locale le aziende da sottoporre agli accessi ispettivi.

L’attività di vigilanza integrata viene programmata – con una prima scadenza al 30/6 – secondo una programmazione di interventi distinti per Regioni ed i risultati dovranno pervenire al Ministero del Lavoro entro il 31/7.

 

Informazione e formazione.

- Affinché la legislazione a tutela della sicurezza non si limiti al rispetto formale degli obblighi di legge, ma si traduca in reali condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre incrementare una cultura della sicurezza. Il Ministero sta operando sul versante della riforma dell’apprendistato e dell’attuazione dei decreti ex art. 16 della legge 196/97 per l’introduzione di una formazione certificata in materia di salute e sicurezza articolata in rapporto al tipo di attività lavorativa. Il tema della sicurezza in tutte le attività formative dovrà essere standardizzato mediante uno specifico accordo con le Regioni per quanto riguarda la formazione professionale di loro competenza.

Il Ministero ha in corso di attuazione il progetto "sicurezza 626" che, mediante apposito accordo di collaborazione con l’Istituto Italiano di Medicina Sociale, consentirà la realizzazione di un sito Internet del Ministero dedicato specificamente all’ informazione sulla sicurezza sul lavoro.

 

- Attuazione di normativa

- Occorre poi procedere al completamento della normativa di attuazione della legislazione di sicurezza. In particolare:

decreti di attuazione del d.lgs. 626/94.
Si tratta di sette provvedimenti interministeriali dei quali cinque sono già stati oggetto di consultazione con le parti sociali e con le Regioni e sono ormai prossimi alla conclusione dell’iter procedurale per l’emanazione, mentre gli ultimi due riguardano modelli dei registri dei casi di tumore e di malattie legati a sostanze cancerogene e biologiche che sono in corso di riesame da parte del Ministero della Sanità;

decreti di attuazione del d.lgs. 277/91 a tutela dei lavoratori esposti al piombo, all’amianto e al rumore.
Dei due decreti previsti, il primo è in attesa del parere del Consiglio di Stato, mentre il secondo riguardante i modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti è in corso di riesame da parte del Ministero della Sanità per una semplificazione delle procedure inizialmente previste;

decreti di attuazione del d.lgs. 494/96, come modificato dal d.lgs. 528/99 a tutela dei lavoratori dei cantieri.
Tali decreti definiscono i contenuti del fascicolo di sicurezza che dovrà accompagnare l’opera edile, i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza del cantiere e dei relativi costi della sicurezza, ed infine la definizione delle competenze ed i livelli di formazione e di qualificazione dei coordinatori alla progettazione ed alla esecuzione.

I provvedimenti sono in fase di elaborazione da parte di un gruppo di lavoro composto da funzionari esperti del Ministero nonché dei Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dell’ISPESL, dell’INAIL, del CNR, dell’IIMS e delle Regioni. La bozza che verrà definita sarà poi oggetto di confronto con le parti sociali.

 

Utilizzo di strutture specializzate: l’INAIL

Tra le strutture particolarmente idonee a fornire elementi per un controllo sistematico ed efficace, il Governo intende fare particolare affidamento sull’azione dell’INAIL, attraverso la quale è possibile operare un controllo in tempo reale: degli infortuni sul territorio sotto i profili della correntezza contributiva e del sommerso, con una prima task-force Ispettori del lavoro – INAIL, della regolarità contributiva e dell’iscrizione negli archivi del Ministero dell’In terno dei lavoratori extracomunitari.

Poiché i dati relativi al primo trimestre 2000 rispetto allo stesso periodo del 1999 indicano un preoccupante incremento di infortuni del 5% nell’industria e nel terziario e dell’1% in agricoltura, occorre definire piani di azione immediati per realizzare le scelte strategiche condivise da tutte le Parti sociali in occasione del recente convegno di Genova "Carta 2000".

Per quanto riguarda le azioni operative, l’INAIL ha realizzato sulla base del D.Lgs. n. 38/2000, la denuncia in tempo reale delle assunzioni e degli infortuni su tutto il territorio nazionale.

Il dato degli infortuni in tempo reale, insieme al dato delle assunzioni, consente d’impostare un piano di azione che, partendo da ogni infortunio denunciato di un certo livello di gravità, fa scattare un meccanismo immediato di verifica su: iscrizione del lavoratore, condizioni di lavoro dell’azienda e cause dell’infortunio, correntezza contributiva.

Questo piano operativo va avviato con una direttiva immediata all’Ispettorato del lavoro e all’INAIL e dovrà essere integrato entro 1 – 2 mesi dai piani che il Governo concorderà con le Regioni appena conclusa la fase d’insediamento degli organi di vertice. Ad essi infatti è affidato un ruolo – tramite le ASL – di verifica sulla pericolosità del processo produttivo.

Per quanto riguarda il controllo degli extracomunitari, i dati delle Questure evidenziano circa 1 milione di extracomunitari con il permesso di soggiorno; per metà di questi lavoratori non sono stati versati contributi.

Con l’archivio in tempo reale dell’INAIL si può effettuare un controllo su tutti i lavoratori extracomunitari che hanno avuto infortuni e sulla loro posizione assicurativa/contributiva e verificare se l’extracomunitario che ha subìto un infortunio sul lavoro risulti anche in possesso del permesso di soggiorno.

L’INAIL sta inoltre realizzando i tavoli di concertazione applicativi del Decreto 38, riguardanti in particolare il bonus malus, gli investimenti per la formazione – 50 mld. in un triennio – gli incentivi per abbattere gli interessi per i datori di lavoro che investono per il miglioramento dei processi produttivi (150 mld. ad anno). Il confronto sarà concluso entro 15 giorni, dopodiché il Ministero emanerà il Decreto applicativo che porrà circa 600 mld. a disposizione per i prossimi tre anni per formazione e incentivi.

 

Criteri ispettivi per gli appalti

L’intensificazione dell’attività ispettiva negli appalti pubblici è stata prevista con circolare 21.4.2000, n. 26 finalizzata ad indirizzare l’intervento degli organi ispettivi da un lato a coinvolgere il committente di appalti sia nelle tematiche riguardanti la sicurezza, la regolarità contributiva e contrattuale sia in quelle concernenti l’informazione che ai committenti stessi va data in caso di accertata irregolarità; dall’altro, in relazione al controllo del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, ad evidenziare il vincolo di solidarietà che stringe entrambi, anche in forza dell’autorizzazione che il committente deve rilasciare per l’esecuzione delle opere in subappalto.

L’obiettivo cui si tende è quello di coinvolgere l’Amministrazione appaltante, in caso di accertata inesistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento da parte degli organi ispettivi, affinché la stessa esperisca l’azione di nullità del contratto di appalto stipulato dopo l’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 31, comma 1 della L. 109/94, approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.99.

 

Cultura della sicurezza

Per far avanzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro si possono, tra l’altro, prevedere:

Iniziative, coordinate in ogni Regione (Assessorati alla Sanità, INAIL, parti sociali) rivolto in particolare a figure di delegati sindacali, rappresentanti di imprese.
Una lettera a tutte le posizioni INPS (lavoratori dipendenti, artigiani, coltivatori, ecc) sul tema "La sicurezza nel luogo di lavoro è un tuo diritto" con i contenuti essenziali di Carta 2000.
Per la Scuola, sulla scorta della recente circolare del Ministro della P.I., insegnamenti specifici a partire dagli indirizzi tecnici della Scuola Media Superiore. Inoltre iniziative innovative specifiche come una giornata per la sicurezza nel lavoro in tutte le scuole che crei grande richiamo sul tema attraverso i nuclei familiari.
Campagna mass mediologica anche su taluni aspetti particolari. (es. uso del casco)
Cultura/facilitazione/consulenza per essere in regola con le leggi: presso lo sportello unico per le imprese opera, d’intesa e in coordinamento tra tutti i soggetti che hanno competenze ispettive e di controllo, il consulente della sicurezza, che fornisce le informazioni sugli obblighi.
 

Incentivi per la sicurezza

Studiare forme di "sgravio fiscale" o recupero fiscale su investimenti connessi alla sicurezza, compreso l’investimento in formazione. Per identificare cosa agevolare è necessario un confronto con le parti sociali e l’intervento deve essere rivolto a Piccole e Medie Imprese.

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08 novembre 2001
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