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Quelle intercettazioni vanno distrutte

I colloqui tra Berlusconi e Cuffaro, intercettati tra il 2003 e 2004, non sono utilizzabili

03 maggio 2008

Il giudice per le udienze preliminari Fabio Licata ha dichiarato inammissibile l'istanza del procuratore Francesco Messineo per utilizzare le intercettazioni telefoniche riguardanti l'ex governatore Salvatore Cuffaro che parlava con il premier Silvio Berlusconi, nel 2003-2004. Le intercettazioni erano state inviate al giudice che ne aveva ordinato la distruzione. La procura, invece, ne chiese un anno fa l'utilizzo. Il giudice ha respinto la richiesta.

Il giudice Fabio Licata non facendo utilizzare alla procura le intercettazioni telefoniche tra Berlusconi e Cuffaro, ha praticamente accolto le conclusioni dei difensori di Salvatore Cuffaro (gli avvocati Nino Caleca e Nino Mormile) e di Silvio Berlusconi (l'avvocato Niccolò Ghedini), che avevano chiesto al gup il rigetto dell'istanza del procuratore Francesco Messineo che voleva riutilizzare le intercettazioni fra l'ex presidente della Regione siciliana e il premier, perchè sulla vicenda un altro gup aveva già ordinato la distruzione delle intercettazioni.
Il capo dei pm di Palermo aveva chiesto il 20 giugno 2007 la revoca parziale del decreto con il quale il gup il 9 dicembre 2005 aveva ordinato la disintegrazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni.
In base a questo provvedimento il giudice ha dunque dichiarato inammissibile l'istanza della procura, motivandola in 15 pagine. Secondo il gup Licata, infatti, se nelle intercettazioni fossero state rilevate notizie di reato, già nel 2005 non si sarebbe dovuto procedere alla richiesta di distruzione, accolta poi da un giudice.

"Qualora le intercettazioni possono essere rilevanti in altri procedimenti - scrive il gup - contengano una notizia di reato o, addirittura, costituiscano esse stesse il corpo di reato, sarà il pm nell'esercizio della sua discrezionalità (vincolata dal precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale) ad esercitare il potere-dovere di utilizzare tale materiale probatorio e ad opporsi all'eventuale richiesta di distruzione avanzata da uno dei soggetti interessati".
Nella motivazione del gup con la quale si rigetta la richiesta della procura di utilizzare le intercettazioni fra Berlusconi e Cuffaro, che dovevano già essere annullate, il giudice Fabio Licata spiega che se le conversazioni erano ritenute "importanti" si doveva evitare di chiederne la distruzione, e il gup poteva intervenire, se vi fosse stata una notizia di reato, respingendo la richiesta. Ma così non è stato nel 2005.

"Il giudice - si legge nella motivazione - investito della richiesta di distruzione non potrà esimersi, anche in caso di inerzia del pm, dal suo potere dovere di valutare la generale rilevanza probatoria dell'intercettazione, rigettando la richiesta di distruzione ove ravvisi gli elementi di una 'notitia criminis' o addirittura la stessa natura di corpo del reato delle intercettazioni sottoposte al suo giudizio. E ciò si deduce sia dal fatto che lo stesso giudice ha il potere-dovere di rilevare e denunciare le notizie di reato apprese nell'esercizio delle proprie funzioni".
Il gup ricorda uno specifico dato normativo secondo il quale "impone al giudice di non ordinare la distruzione delle intercettazioni inutilizzabili nel caso in cui le stesse costituiscano il corpo del reato, fa logicamente ritenere che tale divieto di distruzione valga anche per quelle intercettazioni che sono state legittimamente raccolte e che, pur non avendo specifica rilevanza probatoria nel procedimento in cui sono state raccolte, costituiscono comunque il mezzo attraverso cui è stato commesso un altro reato".
  
Fonte: La Sicilia del 2 maggio 2008

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03 maggio 2008
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