Crea gratis la tua vetrina su Guidasicilia

Acquisti in città

Offerte, affari del giorno, imprese e professionisti, tutti della tua città

vai a Shopping
vai a Magazine
 Cookie

Scatta oggi la rivoluzione degli assegni

Assegni non trasferibili, tetto massimo al trasferimento di contanti, limiti ai libretti...

30 aprile 2008

L'Unione nazionale consumatori parla per gli assegni di vera e propria "rivoluzione" visto che da oggi cambia in maniera radicale lo scenario per l'emissione degli assegni.
Da oggi passa da 12.500 a 5mila euro il limite massimo per il trasferimento di somme in contanti, libretti e assegni al portatore. Dall'importo di 5 mila euro in su, quindi, non si potranno pertanto effettuare pagamenti di denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere emessi muniti della clausola di "non trasferibile".
Un'operazione unitaria di importo superiore a 5mila euro non potrà essere artificiosamente frazionata in importi inferiori a 5mila euro: anche in questi casi resta impedito l'uso del contante e degli assegni trasferibili. Anche per chi si reca all'estero che è scesa da 12.500 a 10.000 euro la somma, anche in titoli e valori mobiliari, che si può portare al seguito. Importi superiori devono essere dichiarati all'Ufficio italiano cambi.

In concreto - I libretti di assegni bancari e postali verranno consegnati al cliente da banche e Poste con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In questo ultimo caso, il richiedente "dovrà però pagare un'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno".
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (e cioè gli assegni che il cliente emette con le formule "a me stesso", "a me medesimo", "a m.m.", ecc.) potranno essere incassati in contanti soltanto dalla persona che li ha emessi, ovvero potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle Poste. In altri termini, non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi, né potranno circolare 'al portatore'.
Gli assegni di cui è consentita la girata e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata "piena": ossia il beneficiario dell'assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e, se a sua volta gira l'assegno, occorre l'indicazione del suo codice fiscale. Esce di scena, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta girata 'in bianco'.

Le nuove disposizioni riguardano anche i libretti di deposito. Viene infatti stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro. Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5mila euro, esistenti alla data di oggi, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l'importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009. La nuova legge dispone anche che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. L'utilizzazione di denaro contante o di assegni in contrasto con le norme di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito. Si ricordato, tra l'altro, che i destinatari del decreto - per esempio i professionisti e le banche - che in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al ministero dell'Economia.

Fonte: Rainews 24

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.

30 aprile 2008
Caricamento commenti in corso...

Ti potrebbero interessare anche

Registra la tua azienda su Guidasicilia
Registra la tua azienda su Guidasicilia
Registra la tua azienda su Guidasicilia
Registra la tua azienda su Guidasicilia