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Si allarga l'Europa, si allargano i diritti. Assegni di maternità per i nuovi cittadini comunitari

I cittadini dei 10 paesi recentementi entrati nell'UE hanno diritto ai benefici riconosciuti dall'Italia

22 luglio 2004

Da maggio 2004, anche i cittadini dei 10 paesi che recentemente sono entrati a far parte dell’Unione Europea, se residenti in Italia, hanno diritto ai benefici riconosciuti dalla legislazione italiana a sostegno della maternità e della paternità.

Si tratta dei cittadini di Cipro, dell’Estonia, della Lituania, di Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria, Paesi che dal 1° maggio scorso sono entrati a far parte dell’U.E., i quali, al pari degli altri cittadini dell’Unione, se residenti nel nostro Paese e in possesso dei requisiti di legge, hanno diritto, sia all’assegno di maternità erogato dallo Stato (tramite l’Inps), sia a quello corrisposto dai Comuni (decreto legislativo 151/2001), sia, infine, all’assegno che viene riconosciuto dai Comuni per la nascita del secondo figlio (art.21 D.L. 269/2003), alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Sempre dallo scorso 1° maggio, ai predetti cittadini spetta anche, in presenza dei requisiti di legge, l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) previsto dall’art.65 della legge 448/98; beneficio che è stato esteso dall’art. 80 della legge 338/2000 anche ai nuclei familiari – nei quali vi siano 3 figli minori – di cittadini comunitari residenti in Italia. In tal caso, la richiesta dell’A.N.F., limitatamente al periodo 1/5/2004 – 31/12/2004, potrà essere presentata entro il 31 gennaio prossimo, a condizione che, alla data d’inoltro della domanda, i cittadini in questione possano far valere i requisiti, previsti dalla legislazione in vigore, perché scatti il diritto alla prestazione.

Circa gli assegni di maternità o di paternità (statali o comunali), si precisa che gli stessi possono essere riconosciuti solo in riferimento ad eventi (nascite, adozioni, ed affidamenti) verificatisi dopo il 1° maggio 2004 e ciò anche nel caso in cui sia prevista un’apposita domanda da presentare all’Inps (assegni di maternità a carico dello Stato) o al Comune, il cui termine, alla data del 1° maggio 2004, non sia ancora scaduto.

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22 luglio 2004
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